Art. 45.
(Cautele di riservatezza per il personale
nel corso del procedimento).

      1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrono le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale,

 

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adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.